(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Lazio  n.  17  -
               Supplemento n. 2 del 27 febbraio 2020) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Attivita' del Consorzio unico per  lo  sviluppo  industriale  per  la
  valorizzazione del territorio, la promozione degli  investimenti  e
  l'internazionalizzazione. 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  40  della   legge
regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo alla razionalizzazione  dei
consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio,  il  Consorzio  unico
per  lo  sviluppo  industriale,  di  seguito  denominato   Consorzio,
collabora  con  la   regione   nell'attuazione   delle   misure   per
l'attrattivita'  territoriale  degli  investimenti  all'interno   del
territorio di  propria  competenza,  svolgendo,  in  particolare,  le
seguenti attivita': 
    a)  ricerca  di  investitori  nazionali  ed  esteri,   promozione
internazionale delle opportunita' di investimento  nell'economia  del
territorio  e  valorizzazione  delle  realta'  produttive   e   delle
eccellenze regionali, anche di piccola e media impresa; 
    b) promozione e gestione di progetti  strategici  di  innovazione
industriale,  concernenti,  in  particolare,   il   recupero   e   la
riqualificazione delle aree industriali dismesse,  la  logistica,  il
rispetto e la valorizzazione dell'ambiente; 
  c) supporto alla regione nell'esercizio  della  funzione  di  punto
unico di contatto e nella valutazione delle  ricadute  economiche  ed
occupazionali delle iniziative di investimento  di  cui  all'art.  4,
comma  2,  relativo  a   misure   per   lo   sviluppo   economico   e
l'attrattivita' territoriale degli investimenti; 
  d) cooperazione alla realizzazione di opere  per  la  fornitura  di
servizi   necessari    all'insediamento,    allo    sviluppo,    alla
riqualificazione e alla riconversione delle imprese; 
  e) sostegno alla diffusione  di  reti  di  telecomunicazione  e  di
servizi telematici alle imprese operanti in zone  in  digital  divide
rispetto agli obiettivi europei; 
  f) promozione della costituzione di Aree produttive  ecologicamente
attrezzate (APEA); 
  g)  sviluppo  di  sinergie  di  tipo  distrettuale,   mediante   la
valorizzazione delle competenze imprenditoriali  e  scientifiche  del
territorio; 
  h) erogazione di servizi ad alto valore aggiunto  per  le  imprese,
concernenti:  programmi  di  formazione,  studi  e  progetti  per  lo
sviluppo produttivo, ricerche e studi per l'innovazione  tecnologica,
consulenza, certificazione di qualita' alle imprese; 
  i) gestione di  incentivi  e  contributi  a  favore  delle  imprese
esclusivamente sulla base di  piani  triennali  di  investimento  che
devono essere approvati con  deliberazione  della  Giunta  regionale,
previo parere delle commissioni consiliari competenti; 
  l)  predisposizione  di  una   mappatura   analitica   delle   aree
disponibili, comprensiva delle informazioni necessarie  alle  imprese
ai fini delle  valutazioni  sulla  realizzazione  degli  insediamenti
produttivi; 
  m)  supporto  alle  imprese  nella  partecipazione  ai   bandi   di
finanziamenti regionali ed europei. 
  2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consorzio  trasmette  alle
commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e  attivita'
produttive un rapporto dettagliato sulle attivita' svolte di  cui  al
comma 1. 
  3. Il Consorzio, sulla base di appositi accordi con  la  regione  e
con i comuni interessati, puo' svolgere le attivita' di cui al  comma
1 anche al di fuori del proprio territorio di competenza. 
  4. In deroga all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale
5 settembre 1972, n. 8  (Norme  per  l'esercizio  delle  funzioni  di
competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto
del territorio) e successive modifiche, le  modifiche  del  perimetro
del Consorzio riguardanti aree  contigue  al  perimetro  classificate
dallo strumento urbanistico generale comunale come zone omogenee D di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici  2  aprile  1968,  n.
1444,  trasmesse  alla  regione  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
costituzione del Consorzio, sono  approvate  dalla  Giunta  regionale
secondo le modalita' previste dall'art. 4, commi 2 e  3  della  legge
regionale 2 luglio  1987,  n.  36  (Norme  in  materia  di  attivita'
urbanistico-edilizia e  snellimento  delle  procedure)  e  successive
modifiche. 
  5. Su richiesta dei comuni interessati, le disposizioni di  cui  al
comma 4 si applicano anche alle  aree  su  cui  insistono  edifici  o
impianti dismessi classificate dallo strumento  urbanistico  generale
comunale come zone omogenee D di cui  al  decreto  del  Ministro  dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 
  6.   Al   fine   di   garantire   l'economicita'   e    l'efficacia
dell'esecuzione dei lavori, il  Consorzio  esercita  le  funzioni  di
stazione appaltante competente ai fini  dell'acquisizione  di  lavori
all'interno del territorio di propria competenza, ai sensi  dell'art.
37 del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
contratti pubblici) e successive modifiche. 
  7. All'art. 40 della legge regionale n. 7/2018  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al  comma  1,  la  parola:  «costituisce»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «promuove la costituzione» e dopo  la  parola:  «2019,»  e'
inserita la seguente: «di»; 
  b) alla lettera a) del comma 6, dopo la  parola:  «operativa»  sono
inserite le seguenti: «e gestionale»; 
  c) alla lettera b) del comma 6, dopo le parole:  «relativi  organi»
sono inserite le seguenti: «, in modo da  garantire,  anche  mediante
adeguati criteri di rotazione, la rappresentanza  territoriale  della
Citta' metropolitana di Roma capitale e di ciascuna  provincia  della
regione»; 
  d) al comma 7 dopo la parola: «Al Commissario unico» sono  aggiunte
le seguenti: «ed ai successivi presidenti nominati»; 
  e) al comma 7, le parole: «all'80» sono sostituite dalle  seguenti:
«al 70»; 
  f) il comma 8 e' sostituito dai seguenti: 
      «8. Gli organi del Consorzio unico sono: 
  a) l'assemblea generale, nominata con decreto del Presidente  della
regione e composta da un rappresentante designato da  ciascuno  degli
enti partecipanti; 
  b)  il  Presidente,  nominato  dal  Presidente  della  regione  tra
soggetti muniti di documentata capacita' manageriale e di  comprovata
esperienza in materia di consorzi industriali; 
  c) il consiglio di amministrazione, composto dal  Presidente  e  da
quattro membri nominati dall'assemblea generale, anche  al  di  fuori
dei  componenti  l'assemblea,  tra  soggetti  muniti  di  documentata
capacita' manageriale, in modo da  garantire  la  rappresentanza  dei
territori delle province su  cui  insistono  i  consorzi  industriali
esistenti alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
nonche' della Citta' metropolitana di Roma  capitale.  Un  membro  e'
designato  dalle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura; 
        d) il collegio sindacale, nominato dall'assemblea generale  e
composto  da  tre  membri,  compreso  il  presidente  del   collegio,
designati dal Consiglio regionale, con voto  limitato,  tra  soggetti
iscritti al registro dei revisori contabili; 
      8-bis. Gli organi del Consorzio unico durano in carica  quattro
anni e sono rinnovati entro la scadenza del  termine  di  durata  dei
precedenti, ferme restando le  disposizioni  in  materia  di  proroga
degli  organi  di  cui  al  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  293
(Disciplina della proroga degli organi  amministrativi),  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 
      8-ter. Al fine di garantire la continuita' degli interventi  di
sviluppo  industriale  gia'  avviati  nel  territorio  dei   consorzi
industriali esistenti alla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione,  in  fase  di  prima  costituzione  del  consiglio   di
amministrazione  del  Consorzio  unico,  tre  membri  sono   nominati
dall'assemblea generale tra i presidenti  dei  suddetti  consorzi  in
carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione; 
      8-quater. La partecipazione agli organi del Consorzio unico non
comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.»; 
    g) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      «9-bis. In fase di prima applicazione, il piano regolatore  del
Consorzio unico e' costituito dai piani regolatori  territoriali  dei
consorzi aderenti e vigenti alla data di costituzione  del  Consorzio
unico ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile.»; 
    h) al comma 10, dopo le parole: «legge regionale n. 13/1997» sono
inserite le seguenti: «nonche' agli  articoli  2501  e  seguenti  del
codice civile».